La biblioteca pubblica di ente locale, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 1 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", ha lo scopo di:
a)garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza;
b) garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet;
c) contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza;
d) stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio;
e) promuovere la lettura in collaborazione coi diversi soggetti della filiera del libro;
f) provvedere all'acquisizione, alla catalogazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito;
g) favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario;
h) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;
i) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
l) organizzare spazi e attività adeguate a creare occasioni di incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale;
m) garantire l'accessibilità alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive, dotandosi degli strumenti e delle tecnologie adeguate;
n) affidare la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca, anche in forma associata e coordinata, a personale bibliotecario qualificato.